indietro

STATUTO SOCIALE
dell'Associazione

FILO ROSSO ONLUS

articolo 1
Denominazione, durata e sede

E' costituita a norma del Codice Civile un'associazione non lucrativa di utilità sociale con la denominazione di "Filo Rosso o.n.l.u.s.".
L'associazione ha durata illimitata e ha sede sul territorio nel comune di Lavis (TN), in via Furli al n° 24.

articolo 2
Scopo

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e svolge attività esclusivamente nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria
L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

articolo 3
Soci - criteri di ammissione e di esclusione

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Le quote sono intrasferibili.
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi del comma 1 del presente art.

articolo 4
Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

articolo 5
Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente

articolo 6
Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione:
- il bilancio dell'esercizio sociale;
L'assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio direttivo;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.
Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione .
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Non è ammissibile la delega per farsi rappresentare all'assemblea dei soci.
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

articolo 7
Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 5 membri. Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione .Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

articolo 8
Presidente

Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Articolo 9
Esercizi sociali e bilancio

19) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 10
Scioglimento e liquidazione

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Articolo 11
Norme applicabili

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460. e successive modificazioni.

Letto, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 23 novembre 2004

indietro

indietro

indietro

 

HOME PAGE STATUTO INIZIATIVE DOCUMENTI CONTATTI

 

HTML editing e programming by

last update: 25 novembre 2004