STATUTO GRUPPO POLITICO ORGANIZZATO
Movimento per i Diritti "SU LA TESTA"

Art.1) E' costituita un gruppo politico organizzato, senza fine di lucro, avente per denominazione: - Movimento per i Diritti - " SU LA TESTA" -. Essa ha sede sociale e legale a Lavis (Trento) in via Furli n. 34 ed ha il proprio simbolo così definito: "Cerchio non delimitato da linea di circonferenza con interno su azzurro crescente dal basso verso l'alto da sfumato ad intenso con sfumature verdi in basso, le figure stilizzate in arancio-rosso di uomo e donna che si tengono per mano su rappresentazione areale stilizzata in bianco e verde della Provincia di Trento, coperta parzialmente in basso dalla scritta "SU LA TESTA" in colore arancio-rosso in maiuscolo a caratteri cubitali personalizzati e con la scritta, Movimento per i Diritti, in corsivo color bianco a semicerchio internamente al bordo superiore del cerchio"

Art.2) Il gruppo politico organizzato si propone di:
a) Partecipare all'azione di riforma e di moralizzazione della politica, di stimolare il dialogo con tutte le forze politiche e sociali;
b) Svolgere attività di carattere divulgativo;
c) Formulare proposte per lo sviluppo della partecipazione dei cittadini alla politica;
d) Promuovere iniziative popolari miranti a sensibilizzare le istituzioni;
e) Promuovere la collaborazione con istituzioni scientifiche e centri di ricerca;
f) Promuovere la solidarietà sociale ed i valori della famiglia ;
g) Partecipare alle elezioni politiche ed amministrative indette sul territorio nazionale.

Art.3) L'adesione al gruppo politico organizzato è libera; possono aderire tutti coloro che sono in possesso dei diritti civili e che non abbiano subito condanne di natura penale per reati di natura mafiosa, contro il patrimonio e la fede pubblica, o che non siano sottoposti ad indagini giudiziarie per i succitati reati.Ogni aderente deve garantire il possesso di tali requisiti, sottoscrivendo una dichiarazione di intenti. Il Direttivo, venuto a conoscenza dell'esistenza dei suddetti impedimenti, procede all'esclusione dell'aderente. Oltre al caso sopra citato, la qualifica di Aderente si perde per dimissioni ovvero decade automaticamente per il mancato pagamento della quota annuale.

Art.4) Le risorse finanziarie del gruppo politico organizzato sono costituite da :
a) Le sottoscrizioni iniziali ed annuali degli iscritti;
b) Le liberalità di terzi e degli iscritti;
c) I proventi di manifestazioni culturali da essa organizzate;
d) I contributi di organismi similari.
Le quote iniziali ed annuali sono stabilite dall'Assemblea degli iscritti.

Art.5) Gli organi del gruppo politico organizzato sono:
L'Assemblea generale;
Il Direttivo;
Il Collegio dei Garanti;
Il Coordinatore , rappresentante legale del gruppo politico organizzato;
Il collegio dei Revisori dei Conti.

Art.6) L'Assemblea generale è il massimo organo del gruppo politico organizzato. Viene convocata dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritiene necessario (in ogni modo almeno una volta all'anno, in un periodo compreso fra il mese di gennaio ed il mese di aprile) o su richiesta di almeno un quarto degli iscritti o almeno tre membri del Direttivo. La convocazione deve avvenire in forma scritta , con preavviso di almeno 7 (sette) giorni. Non è ammessa facoltà di delega.

Art.7) L'Assemblea ha il compito di stabilire le direttive dell'attività dell'Associazione. In via statutaria essa delibera:
a) Sull'elezione del Direttivo ;
b) Sull'elezione del Coordinatore ;
c) Sull'elezione del Collegio dei Garanti e dei Revisori dei Conti ;
d) Sull'attività politico-culturale ;
e) Sul rendiconto annuale con approvazione dei bilanci consultivo e preventivo ;
f) Sull'ammontare delle quote di adesione iniziali ed annuali da parte dei Soci ;
g) Sugli impegni da assumere con altre Associazioni o partiti politici;
h) Sulle modifiche allo statuto sociale;
i) Sullo scioglimento gruppo politico organizzato.

Art.8) L'Assemblea è valida in prima convocazione quando partecipi almeno la maggioranza numerica degli iscritti. In seconda o nelle successive convocazioni l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti.
Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a scrutinio segreto. Gli iscritti dissenzienti possono far verbalizzare la loro posizione.
Relativamente all'elezione del Direttivo e del Coordinatore , alle variazioni da apportare allo Statuto sociale nonché allo scioglimento del gruppo politico organizzato, l'Assemblea deve deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei suoi iscritti.
Nella seduta inaugurale l'Assemblea delibera un regolamento per il proprio lavoro.

Art.9) Il Direttivo è l'organo esecutivo del gruppo politico organizzato. I compiti del Direttivo sono:
a) Organizzare l'Assemblea generale e far eseguire le sue decisioni;
b) Promuovere , coordinare e sostenere le iniziative delle Sezioni;
c) Diffondere pubblicazioni e informative;
d) Promuovere le collaborazioni scientifiche e centri di ricerca ;
e) Coadiuvare il Coordinatore.

Art.10) Il Direttivo è composto da cinque membri e dura in carica tre anni. Esso sceglie tra i suoi membri:
a) Il Segretario, con funzioni di coordinamento amministrativo del gruppo politico organizzato, che redige i verbali, aggiorna il libro degli iscritti, mantiene costanti rapporti con le Sezioni;
b) Il Tesoriere con funzioni tecnico-contabili dell'attività del gruppo politico organizzato ;
c) Il Vice Coordinatore coadiuva e sostituisce il Coordinatore ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni.
Nel caso di dimissioni o di sicura indisponibilità di un membro si considera eletto al suo posto il primo dei non eletti.

Art.11) Il Direttivo si riunisce su convocazione del Coordinatore o su richiesta di almeno due dei suoi membri. Le convocazioni devono essere fatte per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta, con preavviso di 24 ore a mezzo fax,telegramma o telefono.
Il Direttivo è regolarmente convocato quando risultino presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e può deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.12) Il Coordinatore ha la funzione di rappresentare il gruppo politico organizzato presso gli Enti Pubblici e Privati e di coordinare e dirigere l'attività politica-culturale del gruppo politico organizzato .Convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea generale.
Il Coordinatore viene eletto dall'Assemblea generale e dura in carica tre anni.

Art.13) Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), anche non iscritti all'Associazione, di riconosciuta autorità morale. Dura in carica tre anni ed il più anziano dei membri funge da Presidente. L'incarico di Garante è incompatibile con altre cariche.
Spetta al Collegio dei Garanti:
a) Accettare le richieste d'iscrizione e deliberare eventuali espulsioni o sanzioni disciplinari;
b) Dirimere eventuali controversie tra Soci ;
c) L'interpretazione del presente Statuto ;
d) Controllare ed esprimere pareri all'Assemblea sul rispetto delle finalità del gruppo politico organizzato e del suo Statuto.
Le sanzioni disciplinari sono:
a) L'ammonizione ;
b) La sospensione temporanea per un minimo di sei mesi ;
c) L'espulsione.
Il Collegio dei Garanti trasmette ogni loro decisione al Direttivo per il seguito di Competenza. Avverso ogni sanzione è ammesso il ricorso all'Assemblea: in questo caso il relatore è il Legale rappresentante del gruppo politico organizzato e la decisione verrà presa a maggioranza.

Art.14) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). I Revisori eleggono il loro Presidente. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica. I Revisori dei Conti curano la tenuta delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Direttivo con facoltà di parola,verificano la regolare tenuta della contabilità del gruppo politico organizzato e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci. Durano in carica tre anni.

Art.15) Gli organi elettivi del gruppo politico organizzato possono essere sfiduciati e sostituiti in qualsiasi momento durante un'Assemblea generale validamente costituita, col voto della maggioranza degli iscritti.

Art.16) Gli incarichi e le funzioni svolte dagli iscritti e dai membri del Direttivo nell'ambito delle attività promosse da e per il gruppo politico organizzato, sono espletati per spirito di servizio e gratuitamente.

Art.17) Qualora l'Assemblea degli iscritti decidesse lo scioglimento del gruppo politico organizzato, essa dovrà eleggere uno o più liquidatori per il compimento delle relative operazioni.
Al termine della liquidazione ,l'eventuale avanzo finanziario sarà destinato ad enti che svolgono analoghe attività politico-culturali nel territorio nazionale.

Art.18) Possono costituirsi sul territorio analoghe sezioni del gruppo politico organizzato che accettano questo stesso Statuto . Per la necessità di affrontare tematiche comuni è prevista la possibilità di riunione e deliberazione dell'Assemblea Territoriale , costituita dai soli rappresentanti dei Direttivi.

Art.19) Quanto non fosse previsto dal presente Statuto sarà disciplinato, anche per analogia, dalle Disposizioni del Codice Civile o Leggi Speciali.


APPROVATO NELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL GIORNO
01 SETTEMBRE 2003 DAI SOTTOSCRTTI SOCI FONDATORI

 

Movimento per i Diritti SU LA TESTA
Web Site http://sulatesta.byelabor.it



last update: 27 febbraio 2004