CALENDARIO OPERAZIONI ELETTORALI

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 OTTOBRE 2003

AVVERTENZE: Gli articoli citati nel presente calendario senza l'indicazione del provvedimento legislativo di cui fanno parte si riferiscono alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 concernente "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia" (pubbl. n. 1_2003)

Mercoledì 27 agosto 2003
(60° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Provincia di convocazione dei comizi elettorali (art. 21 comma 2)

Lunedì 1 settembre 2003
(5° giorno dalla pubblicazione nel BUR del decreto di convocazione dei comizi)
Scadenza del termine per la nomina, da parte del Presidente della Provincia, dei componenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 29)

Sabato 6 settembre 2003
(10° giorno dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di convocazione dei comizi)
Scadenza del termine per l’accertamento dell’esistenza e del buono stato di tutto il materiale occorrente per l’arredamento dei seggi (art. 36)

Giovedì 11 settembre 2003
(45° giorno antecedente quello della votazione)
Pubblicazione in tutti i comuni della provincia del manifesto che dà notizia al pubblico della convocazione dei comizi (art. 21 comma 3)

Da venerdì 12 settembre ore 8, a sabato 13 settembre ore 12
(dalle ore 8 del 44° alle ore 12 del 43° giorno antecedente quello della votazione)
I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare, presso la Presidenza della Provincia, i rispettivi contrassegni tradizionali (art. 22 comma 1).
Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle disposizioni, il Presidente della Provincia ne ricusa il ricevimento e fissa un termine di 24 ore per la presentazione di un altro contrassegno (art. 22 comma 8).
Designazione obbligatoria dei rappresentanti incaricati di effettuare la presentazione della candidature accompagnate da un contrassegno ammesso al deposito presso la Presidenza della Provincia (art. 23 comma 1).

Martedì 16 settembre 2003
(40° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine entro il quale la Provincia trasmette alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento l'elenco degli iscritti all'Albo dei Presidenti di seggio elettorale, aggiornato e completo per tutti i Comuni della provincia (art. 40 ultimo comma L.P. 5.3.2003, n. 2 e articolo 1, comma 2, L.P. 21.11.2002, n. 14).

Venerdì 19 settembre 2003
(37° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine per l'affissione in ogni Comune del manifesto riportante i contrassegni tradizionali ammessi a deposito presso la Presidenza della Provincia (art. 22 ultimo comma)

Sabato 20 settembre 2003 ore 12
(36° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine per l'eventuale sostituzione dei rappresentanti incaricati di effettuare la presentazione della candidature accompagnate da un contrassegno ammesso al deposito presso la Presidenza della Provincia (art. 23 comma 3)

Domenica 21 settembre 2003
(10° giorno dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi)
Scadenza del termine per la compilazione da parte dell’Ufficiale elettorale, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 come sostituito dal decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309, dell'elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (11 settembre) non possiedono i requisiti residenziali richiesti per esercitare il diritto di voto per le elezioni provinciali.

Da lunedì 22 a giovedì 25 settembre fino alle ore 12
(tra il 34° e le ore 12 del 31° giorno dalla votazione)
Presentazione delle candidature e dei relativi allegati alla struttura provinciale competente in materia elettorale (art. 28), nelle ore d’ufficio.

Venerdì 26 settembre 2003
(giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste dei candidati)
Esame e approvazione delle candidature e dei relativi contrassegni di lista da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale con gli adempimenti che ne conseguono (art. 30)

Da mercoledì 1 ottobre 2003 a lunedì 6 ottobre 2003
(dal 25° al 20° giorno precedente quello della votazione)
L’Ufficiale elettorale procede al sorteggio - in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo comunale - di un numero di scrutatori, compresi nel relativo Albo, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio; procede inoltre alla formazione per sorteggio di una graduatoria di nominativi, compresi nel medesimo Albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o di impedimento (art. 42 della L.P. n. 2 del 2003 e art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95). Per le sezioni elettorali di cui all’art. 57 devono essere nominati anche due scrutatori per la costituzione dei seggi speciali.

Lunedì 6 ottobre 2003
(20° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine entro il quale il Presidente della Corte d'Appello di Trento provvede alla nomina dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione e ne dà comunicazione ai prescelti tramite i Comuni di residenza; ai Comuni è inviato l'elenco degli elettori interessati, al fine di escluderli dalla nomina a scrutatore (art. 41 comma 2)

Entro sabato 11 ottobre 2003
(15° giorno precedente quello della votazione)
Scadenza del termine per l'affissione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto delle candidature (art. 31 ultimo comma).
Scadenza del termine per la notifica agli interessati dell'avvenuta nomina a scrutatore. Entro 48 ore dalla notifica i sorteggiati devono comunicare al sindaco l'eventuale grave impedimento allo svolgimento dell'incarico. Alla sostituzione degli impediti si provvede nominando gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della Legge 8 marzo 1989, n. 95, secondo l’ordine della graduatoria medesima (art. 42)

Giovedì 16 ottobre 2003
(10° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine per la trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale, delle liste elettorali di sezione debitamente autenticate (art. 35)

Da martedì 21 ottobre a domenica 26 ottobre compreso
(nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione)
Gli uffici comunali devono rimanere aperti nei cinque giorni precedenti almeno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale (art. 34 comma 3)

Giovedì 23 ottobre 2003
(3° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine per l'inoltro, da parte degli elettori degenti in ospedale e case di cura e dei detenuti non privati del diritto elettorale, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, della dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione (art. 55).
Scadenza del termine per la notifica della nomina a scrutatore ai subentrati in sostituzione di coloro che hanno segnalato la loro assenza per gravi impedimenti (art. 42 comma 2 della L.P. n. 2 del 2003 e art. 6 comma 4 della Legge 8 marzo 1989, n. 95)

Venerdì 24 ottobre 2003
(2° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine per la presentazione al Sindaco del Comune dell’atto di designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione. Tale atto può essere presentato la mattina delle elezioni direttamente al Presidente della sezione, purché prima dell’inizio delle operazioni preliminari (art. 33 comma 1)

Sabato 25 ottobre 2003 dalle ore 16 in poi
(giorno antecedente quello della votazione)
Consegna ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione, da parte del Sindaco, dei locali arredati a sede di sezione, degli oggetti e degli stampati occorrenti per lo svolgimento delle operazioni elettorali (art. 37).
N.B. La legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea) e il relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121) stabiliscono che, in occasione di consultazioni elettorali, all'esterno degli edifici sede di seggi elettorali devono essere esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea dall’insediamento degli uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Domenica 26 ottobre 2003 (giorno della votazione)
Entro le ore 6: termine ultimo entro il quale il sindaco deve porre rimedio ad eventuali deficienze emerse in sede di verifica dei locali e del materiale per gli uffici elettorali di sezione (art. 37, comma 3); alle ore 6: costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione ed inizio delle operazioni preliminari alla votazione (art. 50); non appena ultimate tali operazioni, ha inizio la votazione (art. 50 ultimo comma), che si protrae fino alle ore 22, fatto salvo quanto disposto dall'art. 64. Costituzione del seggio speciale, ove previsto (art. 57 comma 2); alle ore 12: scadenza del termine per la presentazione alla struttura provinciale competente in materia elettorale dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 33 comma 2); alle ore 22: chiusura della votazione e accertamento del numero dei votanti (art. 64 e 66)

Da domenica 26 ottobre 2003 a martedì 28 ottobre 2003
(giorno della votazione ed i due giorni seguenti)
Gli elettori residenti all'estero, che abbiano espresso il voto per l'elezione del Consiglio provinciale, possono rivolgersi al servizio economato del Comune per ritirare, su presentazione della tessera elettorale, il sussidio previsto dall’art. 2 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14

Lunedì 27 ottobre 2003
(giorno successivo a quello della votazione)
Alle ore 7.00: ricostituzione dell’Ufficio elettorale di sezione e inizio delle operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 12 (art. 67); alle ore 16.00: termine ultimo entro il quale devono essere effettuate le operazioni di scrutinio nelle singole sezioni: decorso tale termine le operazioni devono essere chiuse anche se non sono state ultimate (art. 70). Non appena ultimate le operazioni previste dall'art. 71 per il caso normale o immediatamente dopo le ore 16 per il caso eccezionale previsto dall'art. 70, il Presidente dell’ufficio elettorale di sezione provvede al recapito dei relativi plichi.

Martedì 28 ottobre 2003 e giorni seguenti
Adempimenti dell’Ufficio centrale circoscrizionale (art. 72, 73, 74, 75 e 77). Invio agli interessati, da parte del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, della comunicazione attestante l'avvenuta proclamazione a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale (art. 74). Pubblicazione, a cura della Provincia, del manifesto recante i nomi dell’eletto Presidente della Provincia e degli eletti Consiglieri provinciali (art. 74).

Movimento per i Diritti SU LA TESTA
Web Site http://sulatesta.byelabor.it



last update: 02 settembre 2003