CALENDARIO OPERAZIONI ELETTORALI
ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 OTTOBRE 2003
AVVERTENZE: Gli articoli
citati nel presente calendario senza l'indicazione del provvedimento legislativo
di cui fanno parte si riferiscono alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 concernente
"Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale e del Presidente della
Provincia" (pubbl. n. 1_2003)
Mercoledì 27 agosto 2003
(60° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
decreto del Presidente della Provincia di convocazione dei comizi elettorali (art. 21
comma 2)
Lunedì 1 settembre 2003
(5° giorno dalla pubblicazione nel BUR del decreto di convocazione dei comizi)
Scadenza del termine per la nomina, da parte del Presidente della Provincia, dei
componenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 29)
Sabato 6 settembre 2003
(10° giorno dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di convocazione dei
comizi)
Scadenza del termine per laccertamento dellesistenza e del buono stato di
tutto il materiale occorrente per larredamento dei seggi (art. 36)
Giovedì 11 settembre 2003
(45° giorno antecedente quello della votazione)
Pubblicazione in tutti i comuni della provincia del manifesto che dà notizia al pubblico
della convocazione dei comizi (art. 21 comma 3)
Da venerdì 12 settembre ore 8, a sabato 13
settembre ore 12
(dalle ore 8 del 44° alle ore 12 del 43° giorno antecedente quello della
votazione)
I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare, presso la Presidenza
della Provincia, i rispettivi contrassegni tradizionali (art. 22 comma 1).
Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle
disposizioni, il Presidente della Provincia ne ricusa il ricevimento e fissa un termine di
24 ore per la presentazione di un altro contrassegno (art. 22 comma 8).
Designazione obbligatoria dei rappresentanti incaricati di effettuare la presentazione
della candidature accompagnate da un contrassegno ammesso al deposito presso la Presidenza
della Provincia (art. 23 comma 1).
Martedì 16 settembre 2003
(40° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine entro il quale la Provincia trasmette alla Cancelleria della Corte
d'Appello di Trento l'elenco degli iscritti all'Albo dei Presidenti di seggio elettorale,
aggiornato e completo per tutti i Comuni della provincia (art. 40 ultimo comma L.P.
5.3.2003, n. 2 e articolo 1, comma 2, L.P. 21.11.2002, n. 14).
Venerdì 19 settembre 2003
(37° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine per l'affissione in ogni Comune del manifesto riportante i
contrassegni tradizionali ammessi a deposito presso la Presidenza della Provincia (art. 22
ultimo comma)
Sabato 20 settembre 2003 ore 12
(36° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine per l'eventuale sostituzione dei rappresentanti incaricati di
effettuare la presentazione della candidature accompagnate da un contrassegno ammesso al
deposito presso la Presidenza della Provincia (art. 23 comma 3)
Domenica 21 settembre 2003
(10° giorno dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi)
Scadenza del termine per la compilazione da parte dellUfficiale elettorale, secondo
quanto disposto dallart. 2 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 come sostituito dal
decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309, dell'elenco in triplice copia dei cittadini
che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, alla data di pubblicazione del manifesto
di convocazione dei comizi elettorali (11 settembre) non possiedono i requisiti
residenziali richiesti per esercitare il diritto di voto per le elezioni provinciali.
Da lunedì 22 a giovedì 25 settembre fino
alle ore 12
(tra il 34° e le ore 12 del 31° giorno dalla votazione)
Presentazione delle candidature e dei relativi allegati alla struttura provinciale
competente in materia elettorale (art. 28), nelle ore dufficio.
Venerdì 26 settembre 2003
(giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste dei
candidati)
Esame e approvazione delle candidature e dei relativi contrassegni di lista da parte
dellUfficio centrale circoscrizionale con gli adempimenti che ne conseguono (art.
30)
Da mercoledì 1 ottobre 2003 a lunedì 6
ottobre 2003
(dal 25° al 20° giorno precedente quello della votazione)
LUfficiale elettorale procede al sorteggio - in pubblica adunanza preannunciata due
giorni prima con manifesto affisso all'albo comunale - di un numero di scrutatori,
compresi nel relativo Albo, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del
seggio; procede inoltre alla formazione per sorteggio di una graduatoria di nominativi,
compresi nel medesimo Albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o di
impedimento (art. 42 della L.P. n. 2 del 2003 e art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95).
Per le sezioni elettorali di cui allart. 57 devono essere nominati anche due
scrutatori per la costituzione dei seggi speciali.
Lunedì 6 ottobre 2003
(20° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine entro il quale il Presidente della Corte d'Appello di Trento provvede
alla nomina dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione e ne dà comunicazione ai
prescelti tramite i Comuni di residenza; ai Comuni è inviato l'elenco degli elettori
interessati, al fine di escluderli dalla nomina a scrutatore (art. 41 comma 2)
Entro sabato 11 ottobre 2003
(15° giorno precedente quello della votazione)
Scadenza del termine per l'affissione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, a
cura del Sindaco, del manifesto delle candidature (art. 31 ultimo comma).
Scadenza del termine per la notifica agli interessati dell'avvenuta nomina a scrutatore.
Entro 48 ore dalla notifica i sorteggiati devono comunicare al sindaco l'eventuale grave
impedimento allo svolgimento dell'incarico. Alla sostituzione degli impediti si provvede
nominando gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui allart. 6, comma 1, lett.
b), della Legge 8 marzo 1989, n. 95, secondo lordine della graduatoria medesima
(art. 42)
Giovedì 16 ottobre 2003
(10° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine per la trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione o
Sottocommissione elettorale circondariale, delle liste elettorali di sezione debitamente
autenticate (art. 35)
Da martedì 21 ottobre a domenica 26 ottobre
compreso
(nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione)
Gli uffici comunali devono rimanere aperti nei cinque giorni precedenti almeno dalle ore
9.00 alle ore 19.00 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di
voto per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere
in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale (art. 34 comma 3)
Giovedì 23 ottobre 2003
(3° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine per l'inoltro, da parte degli elettori degenti in ospedale e case di
cura e dei detenuti non privati del diritto elettorale, al Sindaco del Comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti, della dichiarazione attestante la volontà di esprimere il
voto nel luogo di cura o di detenzione (art. 55).
Scadenza del termine per la notifica della nomina a scrutatore ai subentrati in
sostituzione di coloro che hanno segnalato la loro assenza per gravi impedimenti (art. 42
comma 2 della L.P. n. 2 del 2003 e art. 6 comma 4 della Legge 8 marzo 1989, n. 95)
Venerdì 24 ottobre 2003
(2° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine per la presentazione al Sindaco del Comune dellatto di
designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione. Tale
atto può essere presentato la mattina delle elezioni direttamente al Presidente della
sezione, purché prima dellinizio delle operazioni preliminari (art. 33 comma 1)
Sabato 25 ottobre 2003 dalle ore 16 in poi
(giorno antecedente quello della votazione)
Consegna ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione, da parte del Sindaco, dei
locali arredati a sede di sezione, degli oggetti e degli stampati occorrenti per lo
svolgimento delle operazioni elettorali (art. 37).
N.B. La legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sulluso della bandiera
della Repubblica italiana e di quella dellUnione europea) e il relativo regolamento
di attuazione (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121) stabiliscono che, in occasione di
consultazioni elettorali, all'esterno degli edifici sede di seggi elettorali devono essere
esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dellUnione europea
dallinsediamento degli uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle
operazioni di scrutinio.
Domenica 26 ottobre 2003 (giorno della
votazione)
Entro le ore 6: termine ultimo entro il quale il sindaco deve porre rimedio ad
eventuali deficienze emerse in sede di verifica dei locali e del materiale per gli uffici
elettorali di sezione (art. 37, comma 3); alle ore 6: costituzione dell'Ufficio elettorale
di sezione ed inizio delle operazioni preliminari alla votazione (art. 50); non appena
ultimate tali operazioni, ha inizio la votazione (art. 50 ultimo comma), che si protrae
fino alle ore 22, fatto salvo quanto disposto dall'art. 64. Costituzione del seggio
speciale, ove previsto (art. 57 comma 2); alle ore 12: scadenza del termine per la
presentazione alla struttura provinciale competente in materia elettorale dell'atto di
designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (art.
33 comma 2); alle ore 22: chiusura della votazione e accertamento del numero dei votanti
(art. 64 e 66)
Da domenica 26 ottobre 2003 a martedì 28
ottobre 2003
(giorno della votazione ed i due giorni seguenti)
Gli elettori residenti all'estero, che abbiano espresso il voto per l'elezione del
Consiglio provinciale, possono rivolgersi al servizio economato del Comune per ritirare,
su presentazione della tessera elettorale, il sussidio previsto dallart. 2 della
legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14
Lunedì 27 ottobre 2003
(giorno successivo a quello della votazione)
Alle ore 7.00: ricostituzione dellUfficio elettorale di sezione e inizio delle
operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro
le ore 12 (art. 67); alle ore 16.00: termine ultimo entro il quale devono essere
effettuate le operazioni di scrutinio nelle singole sezioni: decorso tale termine le
operazioni devono essere chiuse anche se non sono state ultimate (art. 70). Non appena
ultimate le operazioni previste dall'art. 71 per il caso normale o immediatamente dopo le
ore 16 per il caso eccezionale previsto dall'art. 70, il Presidente dellufficio
elettorale di sezione provvede al recapito dei relativi plichi.
Martedì 28 ottobre 2003 e giorni seguenti
Adempimenti dellUfficio centrale circoscrizionale (art. 72, 73, 74, 75 e 77). Invio
agli interessati, da parte del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, della
comunicazione attestante l'avvenuta proclamazione a Presidente della Provincia e a
Consigliere provinciale (art. 74). Pubblicazione, a cura della Provincia, del manifesto
recante i nomi delleletto Presidente della Provincia e degli eletti Consiglieri
provinciali (art. 74).
Movimento
per i Diritti SU LA TESTA
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