L'ITALIA VIOLA LA COSTITUZIONE ED
E' IN GUERRA! La posizione internazionale dell'Italia sul conflitto USA-Iraq decisa dall'Esecutivo e dalla maggioranza dei deputati, viola la Carta Costituzionale, le vigenti leggi ordinarie e le leggi internazionali, sia consuetudinarie che pattizie. Il Presidente del Consiglio ha affermato che l'Italia è uno Stato non belligerante. Questo termine, che non ha cittadinanza giuridica nel Diritto internazionale, fu usato strumentalmente nel 1939 da Mussolini per mascherare e ritardare la sua scelta di partecipare alla guerra a fianco della Germania nazista. Il diritto bellico contempla per gli Stati solo due alternative: o essere belligeranti o essere neutrali. Il diritto internazionale consuetudinario dopo gli accordi dell'AIA del 1907 e quindi già prima della nascita dell'ONU, della Costituzione Repubblicana e della Nato, vietava agli Stati neutrali (pena l'essere definiti belligeranti) la partecipazione o l'assistenza militare indiretta alla guerra attraverso la concessione ai belligeranti del proprio territorio come base funzionale ad operazioni belliche. Il diritto interno fascista emanò col R.D.
8.7.1938 n. 1415 la legge di neutralità, a tutt'oggi vigente che afferma, fra l'altro,
all'art, 2 che "il territorio dello stato non può essere utilizzato come base per
operazioni ostili", e all'art. 3 che "Non può essere consentito il passaggio
per via terrestre, attraverso il territorio dello stato, di truppe degli stati
belligeranti e di convogli per il trasporto di munizioni o approvvigionamento. Lo stato di neutralità deve essere oggi deliberato dalle Camere e decretato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri (art. 35 L.C.). Il non aver dichiarato lo stato di neutralità e l'aver concesso il transito di materiale bellico, le basi NATO e lo spazio aereo ci parifica a tutti gli effetti ai belligeranti, con violazione del diritto internazionale consuetudinario recepito automaticamente dall'art. 10 della Costituzione. La Risoluzione n. 3314/74 dell'Assemblea generale dell'ONU, ha considerato come aggressore indiretto e quindi belligerante il paese che concede le basi del proprio territorio, a nazioni in guerra. Le norme internazionali consuetudinarie
vincolanti per l'Italia sono: L'art. 1 della Legge 9 luglio 1990 n. 185
stabilisce che l'importazione, l'esportazione ed il transito di materiale bellico vengano
regolate "dallo Stato secondo i principi della costituzione repubblicana che ripudia
la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Una conferma giurisprudenziale recente ed
autorevole della facoltà di sorvolo da parte di aerei alleati solo per scopi difensivi è
costituito dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Sez. Unite Civili 14 agosto
- 3 agosto 2000 n. 530/2000. Sia il trattato Nord Atlantico entrato in
vigore il 24 Agosto 1949, sia la legge di ratifica dello statuto delle Forze Armate
appartenenti alla Nato (art. 15 L. 30 Novembre 1955 n. 1335) sono esclusivamente strumenti
di difesa comune. Il trattato sull'Unione Europea nel Titolo V
art. 11 stabilisce che la Politica Estera e di sicurezza (PESC) ha come obiettivi "
il rafforzamento dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi
della Carta delle Nazioni Unite". Di recente il Consiglio Europeo non ha aderito alla guerra preventiva degli USA richiamando il ruolo primario del Consiglio di sicurezza dell'ONU. A tale decisione l'Italia doveva adeguarsi, non concedendo né le basi né il sorvolo e adottando lo stato di neutralità. La Francia, che non ha basi militari NATO, ha violato anch'essa il diritto internazionale, concedendo il sorvolo agli anglo-americani. Parzialmente diverso è il caso della Germania che ha degli accordi particolari post bellici con gli U.S.A. L'Italia non poteva comunque in base alla sua Costituzione (art. 10-11), agli accordi NATO, al trattato di Amsterdam, allo Statuto dell'ONU, agire unilateralmente. Così facendo ha ulteriormente incrinato la propria credibilità ed affidabilità sia come membro dell'Europa sia come membro delle Nazioni Unite. Di fronte a queste palesi violazioni da parte
del governo e della maggioranza parlamentare della Costituzione, delle leggi, del diritto
internazionale, della Convenzione Europea, le azioni pacifiste di resistenza attiva e
passiva a tutela della Costituzione Repubblicana, dell'Onu e dell'U.E. sono un legittimo
esercizio del diritto di resistenza stabilito dagli art. 1 e 54 della Costituzione. Le critiche, mosse al popolo della pace da politici ed anchormen sedicenti pacifisti (in realtà fiancheggiatori della guerra), di essere un movimento di protesta privo di soluzioni concrete alla crisi Irachena e alleato indiretto di Saddam Hussein sono false e faziose. Chiedere il rispetto della Carta dell'ONU, del diritto alla sovranità territoriale degli Stati, del non uso della forza nella risoluzione delle controversie internazionali, è un obiettivo concretissimo. Le proteste vogliono tutelare il bene primario
dei popoli e cioè la vita dei civili e dei militari. RICORDIAMOCI CHE FU UN AMERICANO, IL PRESIDENTE
ROOSWELT E SUA MOGLIE ELEONORA, PALADINA DEI DIRITTI UMANI CHE FECERO NASCERE LE NAZIONI
UNITE CONTRO LA TEORIA DELLA GUERRA PREVENTIVA O MEGLIO DI DOMINIO VOLUTA DA QUELLE FORZE
POLITICHE U.S.A. LEGATE AL MITO OTTOCENTESCO DELLA SICUREZZA NAZIONALE. Il popolo della pace è quindi l'unico soggetto
che difende con pratiche concrete l'art. 11 della Costituzione, norma che, non
dimentichiamo, parla di ripudio della guerra. Si insista pertanto durante il conflitto a
chiedere la cessazione delle ostilità, esercitando così il diritto e dovere di
resistenza e di fedeltà alla Costituzione stabilito dagli artt. 1 e 54 Cost. Padova, 25 marzo 2003 Estratto dal testo "LAW AND
RESISTENCE" a cura dell'Avv. Antonio
Lovatini di Padova diffuso sulla Mailing List di Scienzaepace |
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